Convenzione ACEA Lago di Bracciano

Visto che su web sembra particolarmente complicato, quand’anche non impossibile, ricercare il testo della convenzione che regola lo sfruttamento delle acque del lago di Bracciano da parte di ACEA, lo riportiamo qui in allegato in formato .pdf e trascritto qui di seguito.
Lago di Bracciano: testo della convenzione con ACEA
VISTA l’istanza 26 settembre 1984, corredata da progetto aprile 1984 a firma Ing. F. Solimando, con la quale il Comune di Roma ha chiesto, per la propria Azienda Comunale Elettricità Acque – A.C.E.A. – la concessione, a variante ed assorbimento delle derivazioni già riconosciute con D.M. 27.3.1926 n.2679 (integrato dal successivo D.M. 25.1.1937 n.8473) con scadenza 31.1.1947 e di preesistenti domande 12.7.1947, 24.8.1962 e 30.9.1963, di derivare al lago di Bracciano, in località Pizzo Prato del comune di Anguillara Sabazia, la portata di moduli medi 11 (litri/sec. 1100) con una valore massimo, in casi eccezionali, di mod. 50; l’acqua così prelevata sarà addotta, mediante nuova condotta in pressione, con interposto nuovo impianto di potabilizzazione, al centro idrico di Ottavia e quindi distribuita per le esigenze idropotabili della città di Roma;
VISTI gli atti della istruttoria, esperita a norme di legge, dai quali risulta che non sono state presentate opposizioni ed osservazioni;
VISTO il D.M. 15.11.1986 n.1436 con il quale è stata accordata l’autorizzazione provvisoria all’inizio dei lavori relativi alla nuove opere, con dichiarazione di urgenza e di indifferibilità, ai sensi degli artt. 13 e 33 del T.U. 11.12.1933 n. 1775;
CONSIDERATO che la utilizzazione potabile di che trattasi è conforme al Piano Regolatore Generale degli Acquedotti approvato con D.P.R. 3.8.1968 – schema n. 66/Lazio;
CHE la utilizzazione della acqua del lago di Bracciano, di cui sopra è destinata ad adempiere, per le sempre crescenti e complesse esigenze potabili della Capitale, una triplice essenziale funzione di riserva idrica strategica, di compenso stagionale e di sostituzione dell’antico acquedotto Paolo;
CHE pertanto può farsi luogo alla chiesta concessione, ai sensi del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni;
Visto il disciplinare n. 12234 di repertorio sottoscritto in data 26.6.1989 presso l’Ufficio Speciale del Genio Civile per il Tevere e l’Agro Romano dal prof. Ing. Pierluigi Martini – Direttore Generale della Azienda Comunale Elettricità ed Acque -, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
SENTITA la Regine Lazio come da Delibera della Giunta 23 aprile 1983 n. 2596;
VISTO il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, reso con il voto n. 173 del 29.3.1986;
VISTI il T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato, con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e le successive disposizioni;
DECRETA:
ART. 1)
Salvi i diritti dei terzi. è concessa alla AZIENDA COMUNALE ELETRICITA’ ACQUE – A.C.E.A. – del Comune di Roma, di derivare dal lago di Bracciano, in località Pizzo Prato del Comune di Anguillara Sabazia (Roma), moduli medi 11 (litri/secondo 1.100) – con un valore massimo, in casi eccezionali, di moduli 50, assicurandosi in tali casi, il mantenimento delle escursioni del livello del lago nell’ambito di quelle naturali -, per usi potabili.
ART. 2)
La presente concessione comprende ed assorbe le seguenti derivazioni della stessa portata complessiva di moduli 11, già da tempo in atto e praticate a mezzo del vecchio acquedotto Paolo;
– di moduli 4,22 dal lago di Bracciano, località Castello Vici, in comune di Anguillara Sabazia, riconosciute per antico diritto con i DD.MM. 27.3.1926 n. 2679 e 25.1.1937 n. 8473;
– di moduli 4,46 dallo stesso lago di Bracciano, località Castello Vici, in comune di Anguillara Sabazia, oggetto della domanda di concessione in sanatoria del Comune di Roma, in data 30 settembre 1963;
– di moduli 2,30 dalle sorgenti Traiane nei comuni di Trevignano, Manziana, Bracciano e Bassano Sutri, oggetto della domanda di concessione dello stesso Comune di Roma, in sanatoria, in data 24.8.1962, le cui acque vengono immesse nell’acquedotto Paolo in prossimità di Castello Vici.
ART. 3)
La concessione è accordata per anni 70 (settanta) successivi e continui, decorrenti dal 15 novembre 1986, data questa del decreto Ministeriale n. 1436, di autorizzazione provvisoria all’inizio dei lavori, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 16.6.1989 n. 12234 di repertorio – che si approva – e verso il pagamento del canone annuo di £. 1.408.000, in ragione di £. 128.000 per modulo per moduli 11, a decorrere dal 1.2.1989 (salvo conguaglio per i canoni già versati) essendo stati corrisposti i canoni arretrati dal 1.2.1947, giorno successivo alla scadenza del riconoscimento dei mod. 4,22 di antico diritto a data presumibile delle altre due derivazioni, di mod. 4,40 e di mod. 2,30, come specificato nell’art. 11 del disciplinare.
ART. 4)
I termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori e delle espropriazioni sono quelli indicati, a norma dell’art. 40 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, nell’art. 6 del sopracitato disciplinare di concessione, e cioè a decorrere dalla data del presente decreto;
– mesi 18 per l’inizio dei lavori e delle espropriazioni;
ART. 5)
L’introito della prestazione annua indicata nel precedente art. 2 sarà imputato al capitolo 2608 dello Stato di previsione dell’entrata per il corrente anno finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.
ART. 6)
L’Ingegnere Capo dell’Ufficio Speciale del Genio Civile per il Tevere e l’Agro Romano, è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Roma, addì 19 giugno 1990
Firmato da
- Ministro dei Lavori Pubblici
- Ministro delle Finanze
R Scafe
25 Giugno 2017 a 15:51Vista la vetusta’ della concessione; Visto il peggioramento delle condizioni climatiche che confermano sempre piu’ la tendenza a modificazioni di tipo “desertificazione”; Viste le competenze regionali nel frattempo intervenute in tema di risorse idriche; Vista l’assenza di controlli sulle quantita’ prelevate (il Genio Civile nel frattempo e’ stato smantellato) che lasciano in capo al prelevante la decisione sulle quantita’ da prelevare e la semplice dichiarazione di quanto prelevato; Vista l’assenza di ogni forma di compensazione verso le popolazioni che soffrono della mancanza delle risorse sottratte; Visto inoltre che ACEA e’ stata trasformata nel frattempo da soggetto a totale proprieta’ pubblica a soggetto con larghissima partecipazione privata che ha diretto interesse a prelevare il piu’ possibile per fatturare il piu’ possibile all’utenza; Visto infine che il bacino di utenza originariamente orientato verso il Comune di Roma comprende un territorio notevolmente piu’ vasto e piu’ popoloso,
Visto tutto questo, si rende necessaria e urgente la ridefinizione della concessione di prelievo.